![]() Ambiente rurale Territorio urbanizzato Ripristino ambiente naturale |
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2008
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STATUTO registrato in data 14 febbraio 05 |
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALIArt. 1 - Costituzione, denominazione e segni distintivi, sedeE’ costituita l’Associazione culturale e di promozione sociale, che non ha fini di lucro, denominata “AMBIENTE RURALE TERRITORIO URBANIZZATO RIPRISTINO AMBIENTI NATURALI”, in seguito nominata per semplicità con la sigla ArTuRan con sede legale presso la Corte Civranetta in località Pegolotte di Cona (VE). L’Associazione si doterà di un logo che verrà scelto dal Consiglio Direttivo e che potrà recare diciture in parte anche diverse dall’esatta denominazione dell’Associazione. La durata dell’Associazione è illimitata, salvo quanto disposto in tema di liquidazione all’art. 24. Art. 2 - Finalità dell’AssociazioneLa ArTuRan si prefigge di perseguire prioritariamente i seguenti scopi istituzionali:- promuovere a tutti i livelli sociali l’attenzione al territorio, inteso come ambiente, cultura, natura, storia ed economa, con particolare riferimento a quello rurale, abbandonato e naturale- divulgare il concetto di risorsa non rinnovabile e di sviluppo sostenibile per favorirne il perseguimento di quest’ultimo anche con interventi di carattere dimostrativo- favorire la corretta pianificazione e gestione del territorio, tendendo a conciliare i diversiinteressi coinvolti, con particolare attenzione al miglioramento ambientale, paesaggistico e della qualità della vita- consentire un accesso facile all’informazione, relativa alle problematiche ambientali, sia al cittadino, all’operatore scolastico, al professionista che all’Amministratore per favorire lo sviluppo di una diffusa capacità critica e per effettuare scelte equilibrate e responsabili- erogare agli associati servizi di informazione e formazione attraverso idonei strumenti, anche di carattere editoriale, e modalità stabilite dal Consiglio DirettivoArt. 3 - Statuto, relative modifiche, e regolamentoL’Associazione ArTuRan, disciplinata dal presente statuto, che agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico, potrà dotarsi di un eventuale regolamento interno adottato dal consiglio direttivo per disciplinare aspetti ulteriori relativi all’organizzazione e all’attività dell’Associazione. Il presente statuto è modificato con deliberazione dell’assemblea degli associati, da adottarsi a maggioranza dei due terzi degli associati presenti o rappresentati per delega.
TITOLO II - ASSOCIATIArt. 5 - AmmissioneSono ammessi all’Associazione tutte le persone fisiche o
giuridiche (queste ultime a mezzo di legali rappresentanti) che
condividono le finalità dell’Associazione e si impegnano a
realizzarle. Art. 6 – Status dell’associatoLa vita interna
dell’Associazione è fondata:
Art. 6 – Status dell’associatoGli associati devono:
Art. 7 - Cessazione dalla qualità di socioLa cessazione potrà avvenire
per dimissioni, per morte e per esclusione. Il socio che
contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto può essere
escluso dall’Associazione con deliberazione del Consiglio
Direttivo, previa richiesta di comunicazione scritta
contenente eventuali giustificazioni, da inviarsi al
domicilio indicato dal socio all’atto dell’iscrizione almeno
trenta giorni prima della delibera di esclusione. TITOLO III - ORGANIArt. 8 - Organi dell’AssociazioneSono organi
dell’Associazione: Art. 9 - Assemblea degli associatiL’assemblea degli associati è composta da tutti gli iscritti all’associazione ed è presieduta dal Presidente dell’associazione. L’assemblea degli associati si riunisce su convocazione del
Presidente o su richiesta di almeno la maggioranza dei
consiglieri. Il presidente convoca l’assemblea degli associati
con avviso scritto a tutti gli associati, contenente l’ordine
del giorno almeno venti giorni prima rispetto alla data di
convocazione dell’assemblea degli associati. Gli associati
possono richiedere l'iscrizione di argomenti all’ordine del
giorno previa presentazione di richiesta scritta al consiglio
direttivo che ne valuterà l’opportunità. Art. 10 - Validità dell’assemblea degli associatiL’assemblea degli associati è regolarmente costituita in prima
convocazione con la presenza di metà più uno degli associati in
proprio o a mezzo delega scritta da conferirsi esclusivamente
agli altri associati. Ogni socio non può avere più di due
deleghe. Art. 11 - VotazioniL’assemblea degli associati delibera a maggioranza dei voti dei
presenti. Art. 12 - VerbalizzazioneLe deliberazioni dell’assemblea degli associati sono riassunte
in un verbale redatto da un componente dell’assemblea e
sottoscritto da questi e dal presidente. Art. 13 - Consiglio direttivoIl consiglio direttivo è composto di dieci membri eletti
dall’assemblea degli associati tra i propri componenti. Art. 14 - Presidente del consiglio direttivoIl presidente dell’Associazione è anche presidente del consiglio
direttivo. Art. 15 - Durata e funzioni del Consiglio DirettivoIl consiglio direttivo dura
in carica per il periodo di tre anni; esso può essere revocato
dall’assemblea con il voto favorevole della metà più uno degli
associati presenti o rappresentati per delega. Art. 16 - Il Consiglio EsecutivoIl consiglio direttivo può delegare ad alcuni suoi membri le funzioni operative dell’associazione nominando un consiglio esecutivo con le modalità e le funzioni appositamente stabilite dal regolamento. Esso dura in carica quanto il Consiglio Direttivo nel seno del quale si compone. Art. 17 - Il presidenteLa carica di presidente dura
tre anni. Il presidente rappresenta l’Associazione presso tutti i soggetti
pubblici e privati ed anche in giudizio, e compie tutti gli atti
giuridici che impegnano la stessa. Art. 18 - Il DirettoreIl direttore viene nominato dal Consiglio Direttivo con le modalità ed i compiti stabiliti dal regolamento e dal mandato di incarico. Art. 19 - Il collegio dei revisori dei contiIl collegio dei revisori è composto di tre membri, nominati dall’assemblea degli associati anche tra i non associati. Non è obbligatorio se il patrimonio dell’Associazione, come individuato dall’art. 21, non supera la somma di € 70.500,00= (settantamilacinquecento). Dura in carica quattro anni, l’assemblea può nominare anche due sindaci supplenti. Ha il compito di controllare l’andamento della gestione ed il rispetto delle norme interne dell’Associazione. TITOLO IV - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONEArt. 20 - I beniI
beni dell’Associazione potranno essere beni mobili, immobili e
mobili registrati. I beni immobili ed i beni mobili registrati
possono essere acquistati dall’Associazione e sono ad essa
intestati.
Art. 21 - Erogazioni, donazioni e lascitiLe erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate
dal consiglio direttivo che delibera sulla loro utilizzazione,
in armonia con le finalità statutarie dell’ente. I lasciti
testamentari sono accettati con beneficio d’inventario dal
consiglio direttivo in armonia con le finalità statutarie
dell’ente. Art. 22 - Scioglimento e devoluzione patrimonioIn caso di scioglimento o cessazione dell’attività dell’Associazione, che dovrà essere deliberato con il voto favorevole dei (tre quarti) degli associati presenti o rappresentati per delega sia in prima che in seconda convocazione. I beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad Associazioni che abbiano scopi analoghi e di utilità generale in sintonia con i principi ispiratori dell’Associazione stessa, o ai fini di pubblica utilità, sentito l’Organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. TITOLO V - IL BILANCIOArt. 23 - Bilancio consuntivo e preventivo e divieto di distribuzione utiliIl bilancio consuntivo, ovvero il rendiconto economico
finanziario, è soddisfatto mediante redazione di un bilancio
contabile. Il bilancio dell’Associazione è annuale e l’esercizio
finanziario termina il 31 dicembre di ogni anno. Il primo
esercizio finanziario si chiuderà il 31 dicembre dal 2005. TITOLO VI - DIPENDENTI E COLLABORATORIArt. 24 - DipendentiL’Associazione può assumere dipendenti nei limiti di quanto
deliberato dall’assemblea degli associati. Art. 25 - CollaboratoriL’Associazione può avvalersi dell’opera di collaboratori di
lavoro autonomo o di altre figure giuridiche (società,
cooperative, ecc.) nei limiti di quanto deliberato
dall’assemblea degli associati. TITOLO VII - RESPONSABILITA'Art. 26 - Responsabilità ed assicurazioneGli associati dell’Associazione potranno essere assicurati per
malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso
terzi. DISPOSIZIONI FINALIArt. 27 - Norme di rinvioPer quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.
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