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ArTuRan

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Assemblea Annuale

2008

 

 

STATUTO

registrato in data 14 febbraio 05

 

 

 

 

 

 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Costituzione, denominazione e segni distintivi, sede

E’ costituita l’Associazione culturale e di promozione sociale, che non ha fini di lucro, denominata “AMBIENTE RURALE  TERRITORIO URBANIZZATO   RIPRISTINO AMBIENTI NATURALI”,  in seguito nominata per semplicità con la sigla ArTuRan   con sede legale presso la Corte Civranetta in località Pegolotte di  Cona (VE).

         L’Associazione si doterà di un logo che verrà scelto dal Consiglio Direttivo e che potrà recare diciture in parte anche diverse dall’esatta denominazione dell’Associazione. La durata dell’Associazione è illimitata, salvo quanto disposto in tema di liquidazione all’art. 24.

Art. 2 - Finalità  dell’Associazione

La ArTuRan si prefigge di perseguire prioritariamente i seguenti scopi istituzionali:

-          promuovere a tutti i livelli sociali l’attenzione al territorio, inteso come ambiente, cultura, natura, storia ed economa, con particolare riferimento a quello rurale, abbandonato e naturale

-          divulgare il concetto di risorsa non rinnovabile e di sviluppo sostenibile per favorirne il perseguimento di quest’ultimo anche con interventi di carattere dimostrativo

-          favorire la corretta pianificazione e gestione del territorio, tendendo a conciliare i diversi

 interessi coinvolti, con particolare attenzione al miglioramento ambientale, paesaggistico e della qualità della vita

-          consentire un accesso facile all’informazione, relativa alle problematiche ambientali,  sia al cittadino, all’operatore scolastico, al professionista che all’Amministratore per favorire lo sviluppo di una diffusa capacità critica e per  effettuare scelte equilibrate e responsabili

-          erogare agli associati servizi di informazione e formazione attraverso idonei strumenti, anche di carattere editoriale, e modalità stabilite dal Consiglio Direttivo

Art. 3 - Statuto, relative modifiche, e regolamento

L’Associazione  ArTuRan,  disciplinata dal presente statuto, che  agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico, potrà dotarsi di un eventuale  regolamento interno adottato dal consiglio direttivo per disciplinare  aspetti ulteriori relativi all’organizzazione e all’attività dell’Associazione.    Il presente statuto è modificato con deliberazione dell’assemblea degli associati, da adottarsi a maggioranza dei due terzi degli associati presenti o rappresentati per delega.

 

TITOLO II - ASSOCIATI

Art. 5 - Ammissione

Sono ammessi all’Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche (queste ultime a mezzo di legali rappresentanti) che condividono le finalità dell’Associazione e si impegnano a realizzarle.
L’ammissione viene deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di una domanda scritta, corredata da curriculum vitae, da parte del richiedente nella quale dichiara di accettare integralmente il presente statuto e l’eventuale regolamento una volta che quest’ultimo sia stato adottato dal Consiglio Direttivo                                                               
La richiesta si intenderà accolta ove entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta di adesione, non venga comunicato ai richiedenti provvedimento scritto di diniego succintamente motivato ed entra in vigore col pagamento della quota associativa.

Art. 6 – Status dell’associato

La vita interna dell’Associazione è fondata:
1. sulla parità di diritti e doveri fra tutti gli associati;
2. sulla completa libertà di espressione, nel rispetto delle finalità dell’Associazione e dei principi tecnici e deontologici che verranno stabiliti, redatti appositamente e inseriti nel regolamento interno;
3. sul potere-dovere di contribuire alle finalità dell’Associazione;
4. sulla elettività di tutte le cariche associative in base alle previsioni del presente statuto.
Gli associati hanno il diritto:

  •  di eleggere gli organi dell’Associazione e di approvare, annualmente, il bilancio.
    Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi o dallo statuto ed eventuale regolamento.
  •  previo accordo con la presidenza o con il consiglio dell’Associazione, di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata per l’Associazione, secondo modalità e limiti stabiliti nel regolamento interno.

Art. 6 – Status dell’associato

Gli associati devono:

  •  pagare la quota associativa come stabilito nel regolamento interno.

  • svolgere attività in favore dell’Associazione nel limite delle proprie possibilità..

  • avere un  comportamento verso gli altri associati e all’esterno dell’Associazione improntato all’assoluta correttezza e buona fede

  •  evitare azioni in conflitto con gli interessi dell’Associazione stessa.

  • in particolare,  ottemperare a quanto stabilito nell’eventuale regolamento interno.

Art. 7 - Cessazione dalla qualità di socio 

La cessazione potrà avvenire per dimissioni, per morte e per esclusione. Il socio che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto può essere escluso dall’Associazione con deliberazione del Consiglio Direttivo,   previa richiesta di  comunicazione  scritta  contenente  eventuali  giustificazioni,  da  inviarsi al domicilio  indicato dal  socio  all’atto dell’iscrizione almeno trenta giorni prima della delibera di esclusione.
In nessun caso gli associati esclusi avranno diritto al rimborso delle quote e/o contributi associativi versati.
La quota e/o il contributo associativo:
a) sono intrasmissibili per atto tra vivi, ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte, possibili solo se i successori condividono le finalità dell’Associazione;
b) non sono rivalutabili.

TITOLO III - ORGANI

Art. 8 - Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:
1) l’assemblea degli associati;
2) il consiglio direttivo;
3) il consiglio esecutivo;
4) il presidente;
5) il direttore;
4) il collegio dei revisori dei conti, se nominato.

Art. 9 -  Assemblea degli associati

L’assemblea degli associati è composta da tutti gli iscritti all’associazione ed è presieduta dal Presidente dell’associazione.

L’assemblea degli associati si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno la maggioranza dei consiglieri. Il presidente convoca l’assemblea degli associati con avviso scritto a tutti gli associati, contenente l’ordine del giorno almeno venti giorni prima rispetto alla data di convocazione dell’assemblea degli associati. Gli associati possono richiedere l'iscrizione di argomenti all’ordine del giorno previa presentazione di richiesta scritta al consiglio direttivo che ne valuterà l’opportunità.
L’assemblea degli associati deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio.
L’assemblea degli associati deve essere convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell’Associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.

Art. 10 - Validità dell’assemblea degli associati

L’assemblea degli associati è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli associati in proprio o a mezzo delega scritta da conferirsi esclusivamente agli altri associati. Ogni socio non può avere più di due deleghe.
In seconda convocazione l’assemblea degli associati è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega nei limiti indicati al primo comma.
L’assemblea degli associati nomina il consiglio direttivo, il collegio dei revisori dei conti se necessario, approva il bilancio annuale, delibera sulle linee d’indirizzo dell’Associazione.

Art. 11 - Votazioni

L’assemblea degli associati delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
Le delibere di modifica dello statuto sono valide se ottengono il voto favorevole dei due terzi degli associati presenti o rappresentati per delega. Modifiche allo statuto devono essere preventivamente comunicate per iscritto a tutti gli associati nella lettera di convocazione pena la invalidazione della modifica stessa.

Art. 12 - Verbalizzazione

Le deliberazioni dell’assemblea degli associati sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell’assemblea e sottoscritto da questi e dal presidente.
Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia.

Art. 13 - Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto di dieci membri eletti dall’assemblea degli associati tra i propri componenti.
Il consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno sei consiglieri ed è convocato con avviso scritto contenente l’ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del presidente, almeno cinque giorni prima della data di convocazione.

Art. 14 - Presidente del consiglio direttivo

Il presidente dell’Associazione è anche presidente del consiglio direttivo.
Il presidente è eletto dal consiglio, tra i propri consiglieri, nella prima seduta, convocata dal componente più anziano di età, a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 15 - Durata e funzioni del Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo dura in carica per il periodo di tre anni; esso può essere revocato dall’assemblea con il voto favorevole della metà più uno degli associati presenti o rappresentati per delega.
Il consiglio svolge tutte le attività esecutive dell’Associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall’assemblea degli associati.
In particolare:
1. assume e licenzia il personale e i collaboratori nell’ambito delle direttive del bilancio;
2. decide le quote associative, anche integrative, stabilendone gli importi, le modalità di pagamento ed il termine;
3. stabilisce il trattamento economico del personale e dei collaboratori;
4. provvede alle forniture ed ai rapporti per il funzionamento dei servizi ordinari;
5. provvede agli incassi, riscossioni, pagamenti, anche a mezzo di assegni, cambiali, vaglia, ricevute, effetti, ecc., il tutto per quanto deliberato dai competenti organi associativi.
Per ciascuno dei compiti potrà essere delegato un componente del consiglio o il presidente. Le deliberazioni del consiglio sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 16 - Il Consiglio Esecutivo

Il consiglio direttivo può delegare ad alcuni suoi membri le funzioni operative dell’associazione nominando un consiglio esecutivo con le modalità e le funzioni appositamente stabilite dal regolamento. Esso dura in carica quanto il Consiglio Direttivo nel seno del quale si compone.

Art. 17 - Il presidente

La carica di presidente dura tre anni.
L’assemblea degli associati, con il voto favorevole della metà più uno degli associati presenti o rappresentati per delega può revocare il presidente.

Il presidente rappresenta l’Associazione presso tutti i soggetti pubblici e privati ed anche in giudizio, e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa.
Il presidente presiede l’assemblea degli associati ed il consiglio direttivo e cura l’ordinato svolgimento dei lavori.
Il presidente sottoscrive il verbale dell’assemblea degli associati curandone la custodia. Il presidente può essere rappresentato da un consigliere da lui espressamente delegato.

Art. 18 - Il Direttore

Il direttore viene nominato dal Consiglio Direttivo con le modalità ed i compiti stabiliti dal regolamento e dal mandato di incarico.

Art. 19 - Il collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori è composto di tre membri, nominati dall’assemblea degli associati anche tra i non associati. Non è obbligatorio se il patrimonio dell’Associazione, come individuato dall’art. 21, non supera la somma di € 70.500,00= (settantamilacinquecento). Dura in carica quattro anni, l’assemblea può nominare anche due sindaci supplenti. Ha il compito di controllare l’andamento della gestione ed il rispetto delle norme interne dell’Associazione.

TITOLO IV - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 20 - I beni

I beni dell’Associazione potranno essere beni mobili, immobili e mobili registrati. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall’Associazione e sono ad essa intestati.
Tutti i beni appartenenti all’Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell’Associazione e consultabile da tutti gli associati.
Le entrate ordinarie dell’associazione sono costituite:

  • dalle quote associative annuali e dalle quote integrative stabilite dal consiglio direttivo;
  • da entrate per compensi di servizi prestati;
  • da ogni ulteriore entrata che incrementi l’attivo sociale.

Art. 21 - Erogazioni, donazioni e lasciti

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal consiglio direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell’ente. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d’inventario dal consiglio direttivo in armonia con le finalità statutarie dell’ente.
Il presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici. Le convenzioni sono accettate con delibera del consiglio direttivo che autorizza il presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

Art. 22 - Scioglimento e devoluzione patrimonio

In caso di scioglimento o cessazione dell’attività dell’Associazione, che dovrà essere deliberato con il voto favorevole dei (tre quarti) degli associati presenti o rappresentati per delega sia in prima che in seconda convocazione. I beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad Associazioni che abbiano scopi analoghi e di utilità generale in sintonia con i principi ispiratori dell’Associazione stessa, o ai fini di pubblica utilità, sentito l’Organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO V - IL BILANCIO

Art. 23 - Bilancio consuntivo e preventivo e divieto di distribuzione utili

Il bilancio consuntivo, ovvero il rendiconto economico finanziario, è soddisfatto mediante redazione di un bilancio contabile. Il bilancio dell’Associazione è annuale e l’esercizio finanziario termina il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio finanziario si chiuderà il 31 dicembre dal 2005.
I bilanci consuntivo e preventivo sono elaborati dal consiglio direttivo e depositati presso le sedi dell’Associazione almeno trenta giorni prima dell’assemblea degli associati che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti gli associati. I bilanci preventivo e consuntivo sono approvati dall’assemblea degli associati entro il 30 aprile di ogni anno.
E’ espressamente vietata la distribuzione anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO VI - DIPENDENTI E COLLABORATORI

Art. 24 - Dipendenti

L’Associazione può assumere dipendenti nei limiti di quanto deliberato dall’assemblea degli associati.
L’Assunzione viene deliberata dal consiglio direttivo che autorizza il presidente a compiere tutti gli atti necessari.
I dipendenti sono, a sensi di legge, assicurati contro le malattie, infortunio, e responsabilità civile verso terzi.

Art. 25 - Collaboratori

L’Associazione può avvalersi dell’opera di collaboratori di lavoro autonomo o di altre figure giuridiche (società, cooperative, ecc.) nei limiti di quanto deliberato dall’assemblea degli associati.
Il contratto di collaborazione deve essere approvato dal consiglio direttivo che autorizza il presidente a firmarlo.

TITOLO VII - RESPONSABILITA'

Art. 26 - Responsabilità ed assicurazione

Gli associati dell’Associazione potranno essere assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso terzi.
L’Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l’inosservanza delle convenzioni o dei contratti stipulati.
L’Associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’Associazione stessa.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 - Norme di rinvio

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

 

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