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 Società Italiana degli Urbanisti

Alberto Clementi

CODICE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

 

 

 

 

 

Dlg 22 gen 2004, n. 42

CODICE

 

 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2006 è stato pubblicato il Codice dei beni culturali e del paesaggio. Il nuovo codice stabilisce che l'amministrazione competente al rilascio delle autorizzazioni per le opere da localizzarsi- tra l'altro su territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, dovrà utilizzare la relazione paesaggistica come base di riferimento essenziale per le valutazioni previste in materia di autorizzazione. Sono definite le finalità, i criteri di redazione, i contenuti della relazione paesaggistica che correda congiuntamente al progetto dell'intervento che si propone di realizzare ed alla relazione di progetto - l'istanza di autorizzazione paesaggistica. La relazione paesaggistica dovrà dar conto  sia dello stato dei luoghi prima dell'esecuzione delle opere previste, sia delle caratteristiche progettuali dell'intervento, e rappresentare, infine, nel modo più chiaro ed esaustivo possibile, lo stato dei luoghi dopo l'intervento. Con riferimento alle  peculiarità dei valori paesaggistici da tutelare, le Regioni possono integrare i contenuti della relazione paesaggistica e, previo accordo con la direzione regionale del ministero territorialmente competente, introdurre semplificazioni ai criteri di redazione e ai contenuti della relazione paesaggistica per le diverse  tipologie di intervento.

http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/

codice_beni_culturali_paesaggistici_2006/index.html

 

Entra in vigore il 13 febbraio 2008 il

decreto legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008,

che introduce ulteriori modifiche ed integrazioni al Codice dell’Ambiente.



Il decreto modifica profondamente le norme in materia di Via (Valutazione d’Impatto Ambientale), Vas (Valutazione Ambientale Strategica) e rifiuti.

Vengono stabiliti tempi certi per la Via, che andrà fatta sul progetto definitivo e non più sul preliminare, dai 150 giorni ad un massimo di 330 senza possibilità di prolungamenti indefiniti.

E’ stato inoltre eliminato il silenzio-rigetto, cioè il meccanismo in base al quale in assenza di risposte si considerava rifiutata la richiesta di valutazione presentata. Il decreto prevede che sarà sempre emesso un provvedimento motivato entro i termini stabiliti.

Il provvedimento recepisce anche le direttive comunitarie in materia di partecipazione dei cittadini, che potranno intervenire già all’inizio dell’iter procedimentale.

In materia di rifiuti, il decreto ristabilisce la gerarchia dei principi di gestione: riduzione, riutilizzo, riciclo, e prevede una nuova disciplina del settore dei consorzi.

 

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